Art. 7.
(Finanziamento del programma).

      1. Al finanziamento del programma provvedono annualmente le regioni tramite le risorse ad esse attribuite in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.
      2. In sede di prima attuazione del programma, le risorse da destinare al programma sono definite dal Ministero della salute in forma vincolata.